Una clausola del preliminare basta per considerare avvenuto il pagamento del prezzo pattuito
Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Occorre sempre scindere, prima, nell’ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi, e poi, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria e, per quanto attiene al credito per interessi, ammetterlo al rango prelatizio o chirografario, sulla base della disciplina dettata dal Codice Civile
Invece, il datore di lavoro deve dimostrare l’adempimento o la non imputabilità del fatto mediante l’adozione e la concreta applicazione di misure idonee di prevenzione e protezione